PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I comuni, ai fini della valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, possono istituire la denominazione comunale (DeCO) ed assumere le iniziative necessarie per valorizzare tali prodotti.
      2. I comuni possono, compatibilmente con le indicazioni espresse nei propri statuti, adottati ai sensi dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, disciplinare con proprio regolamento le forme di intervento di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni della presente legge.
      3. Le regioni e le province favoriscono l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo per quanto rientra nelle rispettive competenze.

Art. 2.

      1. I comuni prevedono, nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1, l'istituzione di strumenti di segnalazione e di accertamento diretti ad acquisire elementi conoscitivi sulla presenza nei rispettivi territori comunali di ogni tipo di iniziativa, individuale o collettiva, anche di libere associazioni, che persegue attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 1, comma 1.
      2. Le segnalazioni delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 1, effettuate con le modalità di cui al regolamento comunale, sono soggette ad accertamenti e valutazioni

 

Pag. 4

da parte di una commissione di esperti e di tecnici, la cui istituzione e composizione sono stabilite dallo stesso regolamento.
      3. La commissione di cui al comma 2 è dotata di piena autonomia ed indipendenza per l'effettuazione delle sue valutazioni ai fini di cui all'articolo 3.

Art. 3.

      1. I comuni possono costituire raccolte delle documentazioni storiche e tecniche, nonché delle testimonianze di diffusione e di apprezzamento dei prodotti dei loro territori. Gli elementi più significativi sono trascritti nel registro delle DeCO, al quale sono iscritti le aziende ed i privati cittadini che effettuano le produzioni tradizionali, con ogni notizia utile alla individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione e dell'estensione della zona di produzione, dell'epoca nella quale la stessa risulta iniziata, ad opera di chi e da chi è proseguita.
      2. Nel registro delle DeCO ciascun produttore può essere distinto con un numero progressivo.
      3. L'iscrizione nel registro delle DeCO avviene dopo aver acquisito il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 2, comma 2, ed è certificata, a richiesta dell'interessato, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2.
      4. Il regolamento definisce altresì le condizioni da osservare per apporre sul contenitore del prodotto il riferimento all'iscrizione nel registro dei prodotti tradizionali del comune.

Art. 4.

      1. I comuni che intendono avvalersi della facoltà loro attribuita dalla presente legge ispirano le proprie iniziative a criteri di trasparenza e di efficacia, in particolare sotto i profili della ricerca di apporti consultivi e collaborativi presso organi pubblici, associazioni e privati che

 

Pag. 5

assumono o intendono assumere iniziative riconducibili ai fini di cui all'articolo 1.
      2. I comuni possono effettuare raccolte e collezioni dei prodotti tradizionali favorendone la conoscenza da parte di chi vi ha interesse.
      3. I comuni possono organizzare manifestazioni per valorizzare le produzioni tradizionali dei loro territori insieme con le attività culturali alle stesse connesse.
      4. Alle manifestazioni di cui al comma 3 i comuni promuovono la partecipazione degli organismi di cui al comma 1, insieme ai quali possono organizzare iniziative di informazione anche a carattere permanente, utilizzando strutture esistenti o che possono essere reperite allo scopo.

Art. 5.

      1. Ai sensi delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere previste dai regolamenti comunali forme istituzionali associate, motivate da opportunità di coordinamento e dalla evidente presenza di comuni interessi per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge.

Art. 6.

      1. Un esemplare dei regolamenti adottati dai comuni, ai sensi della presente legge, deve essere inviato alla regione, alla provincia ed alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, entro un mese dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 7.

      1. Le regioni prevedono nel loro bilancio, tenuto conto delle iniziative assunte dai comuni del proprio territorio, adeguati stanziamenti tesi a favorire la

 

Pag. 6

tutela e la valorizzazione del prodotti locali, ai sensi delle disposizioni della presente legge.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.